Decreto dei Presidente della Repubblica Il luglio 1981 n.
735, concernente l'approvazione dei nuovo Statuto dell'Unione nazionale ufficiali
in congedo d'Italia.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTO il r. decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, convertito
nella legge 12 febbraio 1928, n. 261, sulla costituzione dell'Unione nazionale
ufficiali in congedo d'Italia (U.N.U.C.I.);
VISTA la legge 24 dicembre 1928, n. 3242, sul riordinamento dell'U.N.U.C.I;
VISTO il r. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1697, convertito nella legge
17 dicembre 1934, n. 2137, concernente modificazioni alla legge 24 dicembre
1928, n. 3242;
VISTO l'articolo 5 dei r. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, che ha sottoposto
l'U.N.U.C.I. alla vigilanza dei Ministero della guerra;
VISTO il decreto dei Presidente della Repubblica 23 settembre 1949, n. 820,
coi quale è stato approvato il vigente statuto dell'U.N.U.C.I.;
VISTO il decreto dei Presidente della Repubblica 9 marzo 1979, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 113 dei 24 aprile successivo, concernente "Dichiarazione
di non assoggettabilità alla procedura di cui al sesto comma dell'articolo
113 dei decreto dei Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dell'Unione
nazionale ufficiali in congedo d'Italia";
VISTO il nuovo statuto deliberato dal Consiglio nazionale dell'U.N.U.C.I.
nella riunione dei 23 giugno 1979;
CONSIDERATO che il predetto nuovo statuto risulta ispirato all'esperienza
acquisita dall'U.N.U.C.I. nell'arco dell'ultimo trentennio e adeguato alla
mutata realtà sociale;
UDITO il parere del Consiglio di Stato; sulla proposta del Ministro della
Difesa;
DECRETA: E' approvato l'unito nuovo statuto dell'Unione nazionale
ufficiali in congedo d'Italia composto di 41 articoli, visto e sottoscritto,
d'ordine dei Presidente della Repubblica, dal Ministro della Difesa. Il presente
decreto, riunito dei sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale
delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 1 luglio 1981
PERTINI
LAGORIO
Disposizioni generali
Art. 1
L'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia (U.N.U.C.I.), con sede centrale
in Roma, è l'associazione degli ufficiali che hanno appartenuto, con qualsiasi
grado, alle Forze Armate e ai Corpi Armati dello Stato Italiano e che intendono
mantenersi uniti per meglio servire lo Stato in ogni tempo nonché per concorrere
agli scopi che esso persegue nel campo della loro preparazione professionale.
Art. 2
l'U.N.U.C.I., ispirandosi alle tradizioni militari italiane, provvede in special
modo:
a) a tutelare il prestigio degli ufficiali in congedo, a mantenere alto il
morale e vivo l'attaccamento alle Forze Armate e al Corpi di appartenenza;
b) ad aggiornare la preparazione professionale degli iscritti, curandone la
cultura, l'addestramento e l'attività fisica e sportiva;
c) a rendere sempre più saldi i vincoli fra gli ufficiali in congedo e quelli
in servizio di tutte le Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato;
d) a rappresentare ai competenti organi gli interessi degli !scritti;
e) a concorrere a richieste di collaborazione in materia di rappresentanza
militare degli ufficiali delle categorie in congedo nel quadro della legge
11 . luglio 1978, n. 382.
Art. 3
L'U.N.U.C.I. è apolitica ed accoglie gli ufficiali in congedo dell'Esercito,
della Marina, dell'Aeronautica, dei Corpi Armati dello Stato, della Croce
Rossa Italiana e del Sovrano Militare Ordine di Malta, di qualsiasi grado
e in qualsiasi posizione, nonché i cappellani militari appartenenti al ruolo
ausiliario ed a quello della riserva.
Art. 4
L'U.N.U.C.I. provvede allo svolgimento delle attività istituzionali con:
a) il contributo di cui all'articolo 3, lettera a), del r. decreto-legge 9
dicembre 1926, n. 2352
b) l'importo delle tessere di riconoscimento e delle relative quote annuali
di convalidazione;
c) il reddito dei proprio patrimonio;
d) le quote volontarie che gli iscritti desiderino versare per l'incremento
delle attività istituzionali dell'U.N.U.C.I.;
e) le entrate straordinarie di qualsiasi genere;
f) i lasciti, le elargizioni e le donazioni di enti ed. i privati.
Iscrizione all'U.N.U.C.I
Art. 5
L'iscrizione all'U.N.U.C.I. degli ufficiali in congedo è volontaria e:
a) gratuita, per gli ufficiali che cessano dal servizio permanente e per quelli
di complemento al termine dei servizio di prima nomina o di trattenimento.
La consegna della relativa tessera, valida solo per l'anno solare cui si riferisce,
è effettuata per il tramite dei reparti militari che hanno in forza gli ufficiali
all'atto del congelamento,
b) a pagamento, dal primo gennaio dell'anno successivo a quello dell'iscrizione
gratuita, per gli ufficiali che la rinnovano e per quelli che, dopo un'interruzione,
ripristinano l'iscrizione, mediante il versamento della quota annuale di convalidazione
della tessera, presso la sezione U.N.U.C.I. di appartenenza.
Agli ufficiali in congedo, decorati dell'Ordine Militare d'Italia o della
medaglia d'oro al V.M., oppure grandi invalidi di guerra, ovvero agli iscritti
che si rendono benemeriti dell'Ente può essere concessa la tessera U.N.U.C.I.
ad honorem. le relative proposte di concessione, motivate e presentate dal
Presidente Nazionale o dai Delegati Regionali, devono essere sottoposte all'approvazione
del Consiglio Nazionale.
Art. 6
L'iscrizione all'U.N.U.C.I. comporta l'osservanza devo Statuto, non- ché delle
norme regolamentari e delle deliberazioni del Consiglio Nazionale. la tessera
U.N.U.C.I. è equipollente alla carta di identità sotto le condizioni
di cui all'art. 293 - 20 comma - dei regolamenti approvati con r. decreto
6 maggio 1940, n. 635, e, pertanto, costituisce documento di riconoscimento
valido nel territorio nazionale.
Art. 7
L'iscritto che commetta azioni riprovevoli in contrasto con le finalità dell'U.N.U.C.I.
può, con deliberazione dei Collegio Nazionale dei Probiviri, al quale il Presidente
Nazionale devolve il caso, essere ammonito o sospeso e, in casi di particolare
gravità, espulso dall'Unione.
Art. 8
L'iscritto che incorra nella perdita dei grado cessa di appartenere all'U.N.U.C.I.;
quello che incorre nella sospensione dalle funzioni dei grado è sospeso dall'appartenenza
all'U.N.U.C.I. La Presidenza nazionale U.N.U.C.I. è tenuta a segnalare al
Ministero della Difesa gli iscritti sottoposti a procedimento disciplinare
o penale per motivi che possono ledere la loro onorabilità.
Organizzazione
Art. 9
L'U.N.U.C.I. esplica le sue funzioni per mezzo di organi centrali e periferici.
Sono organi centrali:
a) il Presidente Nazionale;
b) l'Ufficio di Presidenza,
c) il Consiglio Nazionale,
d) il Collegio Nazionale dei Probiviri;
e) il Comitato Centrale di Amministrazione
f) il Collegio dei Sindaci;
g)il Segretario Generale;
h) il Direttore dei Servizi Amministrativi.
Sono organi periferici:
a) la Sezione e il Nucleo;
b) il Delegato Regionale.
Organi centrali
Art. 10
Il Presidente Nazionale rappresenta l'U.N.U.C.I. a tutti gli
effetti morali e giuridici, ne anima, dirige e controlla le attività. E' nominato
con decreto dei Ministro della Difesa ed è scelto fra gli ufficiali in congedo
dell'Esercito della Marina e dell'Aeronautica iscritti all'U.N.U.C.I. che,
per prestigio morale, intellettuale e culturale, godono di generale estimazione.
Il Presidente Nazionale:
- convoca e presiede l'Ufficio di Presidenza, il Comitato Centrale di Amministrazione
e il Consiglio Nazionale;
- designa al Ministro della Difesa, per la nomina, tre Vice Presidenti secondo
le norme dell'art. 11;
- nomina il Segretario Generale e il Direttore dei Servizi Amministrativi,
- cura l'attuazione delle delibere adottate dal Consiglio Nazionale e dal
Comitato Centrale di Amministrazione in materia di gestione amminístrativo-contabile;
nei casi d'urgenza ha facoltà di adottare provvedimenti di competenza dei
Comitato Centrale di Amministrazione, con eccezione di quelli in materia di
predisposizione dei bi- lanci e regolamentare, sottoponendo i provvedimenti
medesimi a ratifica della stesso Comitato Centrale di Amministrazione nell'adunanza
successiva;
- ha facoltà di delegare ai Vice Presidenti lo svolgimento di sue attribuzioni;
- propone al Consiglio Nazionale la nomina dei membri dei Collegio Nazionale
dei Probiviri;
- propone al Consiglio Nazionale la nomina, quali Consiglieri Onorari, di
persone estranee all'U.N.U.C.I. che abbiano acquisito benemerenze verso di
essa;
- nomina commissioni per lo studio di speciali argomenti;
- esercita le altre funzioni demandategli dal presente Statuto;
- dura in carica cinque anni e può essere confermato;
- deve risiedere in Roma o fissarvi la sua residenza entro trenta giorni dall'assunzione
della carica.
In caso di assenza o di impedimento, il Presidente Nazionale
viene sostituito, con le stesse attribuzioni e facoltà, dal Vice Presidente
più elevato in grado o più anziano.
Art. 11
I Vice Presidenti sono scelti fra gli ufficiali iscritti all'U.N.U.C.I. appartenenti
rispettivamente all'Esercito, alla Marina e all'Aeronautica, dovendo essere
rappresentate nell'Ufficio di Presidenza le tre Forze Armate. I Vice Presidenti
durano in carica cinque anni e possono essere confermati; devono risiedere
in Roma o fissarvi la loro residenza entro trenta giorni dalla nomina. Esercitano
le attribuzioni loro delegate dal Presidente Nazionale e. assolvono funzioni
di collegamento con le rispettive Forze Armate ai fini culturali e addestrativi
affidati all'U.N.U.C.I..
Art. 12
L'Ufficio di Presidenza:
a) è composto dal Presidente Nazionale, dai Vice Presidenti e dal Segretario
Generale;
b) coadiuva il Presidente Nazionale nell'esplicazione dei suo mandato;
c) funziona da Comitato Esecutivo per le attribuzioni che ad esso, vengono
delegate dal Consiglio Nazionale o dal Comitato Centrale di Amministrazione
ed è organo esecutivo dei deliberati degli organi stessi;
d) si raduna collegialmente su convocazione dei Presidente Nazionale o su
richiesta di almeno due membri. le sue decisioni sono prese a maggioranza
di voti, in caso di parità, prevale il voto dei Presidente. Se trattasi di
questioni giuridico- amministrativo, possono essere sentiti il Direttore di
Servizi Amministrativi, i Capi Servizio e i Presidenti di eventuali Commissioni.
Art. 13
Il Segretario Generale coadiuva il Presidente Nazionale nell'esplicazione
della qua attività per la coordinazione degli Uffici della Presidenza e sovrintende
all'impiego dei personale della sede centrale. Può essere autorizzato a firmare
la corrispondenza di ordinaria amministrazione.
Art. 14
Il Direttore dei Servizi Amministrativi coadiuva il Presidente Nazionale nella
gestione amministrativo-contabile dell'Unione.
Art. 15
Il Consiglio Nazionale è il massimo organo deliberante dell'U.N.U.C.I. ed
è composto dal Presidente Nazionale, dal tre Vice Presidenti e dai Delegati
Regionali.
Esso si riunisce a Roma, presso la sede centrale, almeno due
volte l'anno o quando il Presidente Nazionale ritenga opportuno convocarlo
o su richiesta di un terzo dei suoi membri. La convocazione dei Consiglio
Nazionale, indicante l'ordine dei giorno, dovrà essere spedita agli interessati
almeno venti giorni prima della data fissata per le riunioni. La riunione
è valida con l'intervento di almeno i due terzi dei componenti il Consiglio.
Alle adunanze dei Consiglio Nazionale assistono, senza diritto
a voto, i Consiglieri Onorari, i membri dei Comitato Centrale di Amministrazione
di cui alle lettere b) e e) dei successivo art. 17, i Sindaci, il Segretario
Generale e il Direttore dei Servizi Amministrativi.
Il Consiglio Nazionale:
a) stabilisce l'indirizzo generale delle attività dell'U.N.U.C.I.
b) approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
c) delibera sui provvedimenti di carattere straordinario e su quelli che comunque
influiscono sull'indirizzo dell'U.N.U.C.I.;
d) propone eventuali modificazioni allo Statuto e delibera in merito alle
varianti al Regolamento interno, salvo le diverse competenze previste da leggi
e regolamenti;
e) stabilisce l'ammontare della quota di convalidazione annuale della tessera
di riconoscimento dell'U.N.U,C.I.;
f) delibera la nomina dei Consiglieri Onorari di cui al precedente articolo;
g) delibera la nomina, su proposta dei Presidente Nazionale, dei membri dei
Collegio Nazionale dei Probiviri.
Le deliberazioni del Consiglio Nazionale sono prese a maggioranza;
in caso di parità, prevale il voto del Presidente Nazionale. Le funzioni di
Segretario dei Consiglio Nazionale sono svolte dal Segretario Generale o,
in sua assenza, da un ufficiale della Presidenza Nazionale designato dal Presidente.
Art. 16
Il Collegio Nazionale dei Probiviri è costituito da un presidente, due
membri effettivi e due supplenti iscritti all'U.N.U.C.I., appartenenti alle
Forze Armate e ai Corpi Armati dello Stato e residenti in Roma. I componenti
il Collegio vengono nominati dal Presidente Nazionale, previa delibera dei
Consiglio Nazionale su proposta dello stesso Presidente, e durano in carica
cinque anni. L'appartenenza al Collegio Nazionale dei Probiviri è incompatibile
con qualunque altra carica nell'Unione. Il Collegio Nazionale dei Probiviri
si riunisce su richiesta del Presidente Nazionale per esprimere parere su
questioni di carattere disciplinare o su vertenza che possono insorgere tra
gli iscritti in quanto tali o tra questi e gli organi centrali e periferici
dell'U.N.U.C.I., indipendentemente da ogni altra azione prevista e consentita
agli interessati a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti.
Art. 17
Il Comitato Centrale di Amministrazione è costituito:
a) dal Presidente Nazionale e dai Vice Presidenti;
b) da tre membri nominati dal Presidente Nazionale, previo parere del Consiglio
Nazionale, tra gli iscritti particolarmente esperti nelle discipline giuridico-amministrative:
uno di detti membri è scelto fra tre nominativi designati dai Delegati Regionali;
c) da due rappresentanti nominati rispettivamente dai Ministeri della Difesa
e dei Tesoro.
I membri di cui alle precedenti lettere b) e c) durano in carica
cinque anni e possono essere confermati.
Se nel corso dei quinquennio ciascuno dei componenti viene
comunque a cessare dalla carica, si provvede alla sua sostituzione.
Il nuovo nominato resta in carica per il tempo nel quale sarebbe
rimasto il titolare sostituito.
Il Segretario Generale e il Direttore dei Servizi Amministrativi
assistono, quali consulenti, alle sedute dei Comitato Centrale.
Il Comitato si riunisce almeno quattro volte l'anno, quando
il Presidente Nazionale ritenga opportuno convocarlo o quando ne richiedono
la convocazione almeno quattro membri. L'adunanza è valida quando è la maggioranza
dei componenti il Comitato.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in. caso
di parità, prevale il volto dei Presidente. Le funzioni di segretario dei
Comitato sono affidate a un iscritto all'U.N.U.C.I., designato dal Presidente.
Art. 18
Il Comitato Centrale di Amministrazione è l'organo di ordinaria gestione dell'U.N.U.C.I..
In particolare, in aderenza agli indirizzi generali fissati
dal Consiglio Nazionale:
a) sovrintende all'andamento generale delI'U.N.U.C.I.;
b) predispone la formazione del bilancio preventivo e dei conto consuntivo
dell'U.N.U.C.I.;
c) propone al Consiglio Nazionale l'ammontare della quota annuale di iscrizione
di convalidazione della tessera di riconoscimento;
d) delibera su tutti gli altri argomenti che il Presidente ritiene di sottoporre
al suo esame;
e) decide sul provvedimento di propria competenza adottati nei casi d'urgenza
dal Presidente Nazionale, ai sensi dell'art. 10;
f) assolve gli altri compiti conferitigli dal presente Statuto.
Art. 19
Il Collegio dei Sindaci si compone di tre membri effettivi e due supplenti
nominati dal Ministro della Difesa.
Un membro effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro
del Tesoro.
I membri durano in carica tre anni e possono essere confermati.
Procedono al controllo amministrativo-contabile della gestione U.N.U.C.I.
e al termine di ogni esercizio finanziario presentano al Consiglio Nazionale
una relazione sul conto consuntivo dell'esercizio scaduto.
Organi periferici
Art. 20
Elemento fondamentale dell'organizzazione periferica è la Sezione U.N.U.C.I.
che si costituisce quando il numero degli iscritti non è inferiore a cento.
Se concorrono particolari circostanze, il Presidente Nazionale,
su proposta del Delegato Regionale, sentito il Comitato Centrale di Amministrazione
può costituire sezioni aventi un numero inferiore di iscritti.
Nei capoluoghi di provincia è sempre costituita la Sezione U.N.U.C.I.,
qualunque sia il numero degli iscritti.
Il Presidente di sezione è eletto, con le modalità stabilite
dal Regolamento di cui al successivo art. 40 degli iscritti alla sezione e
ai Nuclei ad essa collegati con scelta tra gli iscritti medesimi della Sezione
e dei Nuclei ed assume la rappresentanza della Sezione e dei Nuclei a tutti
gli effetti. la sua elezione deve essere comunicata alla Presidenza Nazionale,
dura in carica cinque anni e può essere rieletto.
In aderenza alle direttive impartite dalla Presidenza Nazionale,
promuove ed organizza l'attività culturale, addestrativa e sportiva della
Sezione ed attua ogni altra iniziativa suggerita dalle particolari situazioni
locali, specialmente per quanto si riferisce alla coesione degli iscritti.
Il Presidente di Sezione designa un Vice Presidente, da scegliersi
fra gli iscritti, che la sostituiscono in caso di impedimento o di assenza.
Il nominativo dei Vice Presidente deve essere comunicato alla Presidenza Nazionale.
Quando l'impedimento o l'assenza dei Presidente si prolunghino
oltre il 900 giorno, egli decade dalla carica e si procede a nuova elezione.
Art. 21
Presso la Sezione è istituito un Consiglio di Sezione che, in armonia con
le norme di carattere generale che regolano l'U.N.U.C.I., assiste il Presidente
della Sezione nell'esplicazione delle sue attività.
Il Consiglio di Sezione è composto dal Presidente della Sezione,
che lo presiede, dal Vice Presidente e da un numero di membri non inferiore
a cinque e non superiore a sette, scelti dal Presidente di Sezione fra gli
iscritti che, per la loro particolare esperienza nelle discipline giuridico-amministrative
ovvero nei campo delle attività di addestramento, sportive, culturali, ricreative,
di proselitismo, assicurino un costante ed efficace impegno in favore degli
associati i cui interessi debbono anche essere rappresentati alla Presidenza
Nazionale nel quadro delle attività considerate nell'articolo 2 del presente
Statuto.
I membri dei Consiglio di Sezione durano in carica cinque anni,
ma possono cessare anticipatamente dalla carica per decisione motivata dei
Presidente della Sezione oppure a domanda. Se nel corso dei quinquennio ciascuno
dei componenti il Consiglio viene comunque a cessare dalla carica, si provvede
alla sua sostituzione e in tal caso il sostituto resta in carica per il tempo
nel quale sarebbe rimasto il Consigliere sostituito.
Le deliberazioni dei Consiglio di Sezione vengono prese a maggioranza
dei voti; in caso di parità, prevale il voto dei Presidente.
Art. 22
Qualora un Presidente di Sezione non si uniformi, nonostante richiamo, alle
norme dei presento Statuto e alle direttive dei Presidente Nazionale, quest'ultimo
ha facoltà di sottoporre il caso all'Ufficio di Presidenza Nazionale per l'eventuale
sostituzione e la nomina, da parte del Presidente Nazionale, di un Commissario
Straordinario, da scegliersi fra gli iscritti della Sezione.
Il Commissario rimane in carica fino all'insediamento dei nuovo
Presidente, la cui elezione deve avvenire entro sei mesi dall'avvenuta sostituzione
dei predecessore.
Se una Sezione non è in grado di funzionare, l'Ufficio di Presidenza
Nazionale ha facoltà di scioglierla e di trasformarla in Nucleo, stabilendo
nello stesso tempo la Sezione della quale il Nucleo stesso e gli altri eventualmente
ad essa collegati dovranno far parte.
Art. 23
Quando il numero degli iscritti non raggiunge le cento unità, ma supera le
dieci, si costituisce il Nucleo U.N.U.C.I., al quale è preposto un Capo Nucleo,
nominato dal Presidente della Sezione competente per territorio dal quale
dipende a tutti gli effetti. la nomina deve essere comunicata al Delegato
Regionale e alla Presidenza Nazionale.
Art. 24
L'ufficiale in congedo residente in località dove non esistono Sezioni o Nuclei
può inscriversi a una Sezione o a un Nucleo di sua scelta.
Art. 25
Per ciascuna delle regioni indicate nell'art. 131 della Costituzione della
Repubblica Italiana e successive modificazioni, viene istituito un Delegato
Regionale.
Ai fini della più economica e funzionale organizzazione periferica
dell'U.N.U.C.I., il Presidente Nazionale, sentito il Consiglio Nazionale,
può costituire circoscrizioni U.N.U.C.I. comprendenti più regioni limitrofe.
Il Delegato Regionale è uno dei Presidenti di Sezione della
Circoscrizione Regionale U.N.U.C.I.; alla sua elezione concorrono tutti i
Presidenti delle Sezioni della Circoscrizione stessa. Egli rappresenta, nel
Consiglio Nazionale, la Circoscrizione U.N.U.C.I. che lo ha eletto ed è il
rappresentante dei Presidente Nazionale nella Circoscrizione stessa.
La sede dei Delegato Regionale coincide con la sede della Sezione
di cui è il Presidente.
Il Delegato Regionale:
- indirizza e coordina, in conformità alle direttive impartite dal Presidente
Nazionale, l'attività culturale, addestrativa, sportiva e amministrativa delle
Sezioni della propria circoscrizione, favorendone i reciproci legami;
- organizza manifestazioni comuni fra le sezioni della Circoscrizione e, d'accordo
con i competenti Delegati Regionali, anche fra più Circoscrizioni;
- riceve e riepiloga le istanze delle Sezioni relativamente a quanto previsto
dall'art. 2 dei presente Statuto e le trasmette alla Presidenza Nazionale,
corredandole di parere.
Art. 26
Gli organi periferici non possono pubblicare periodici o numeri unici senza
autorizzazione della Presidenza Nazionale.
Disposizioni comuni agli organi centrali e periferici
Art. 27
Per la partecipazione di organi U.N.U.C.I. a pubbliche manifestazioni si osservano
le disposizioni emanate dal Comandi di Presidio Militare.
Art. 28
Tutte le cariche sono gratuite.
Al Presidente Nazionale, ai Vice Presidenti Nazionali, ai componenti
il Comitato Centrale di Amministrazione, ai Sindaci e ai Presidenti di Sezione,
per gli oneri economici connessi con lo svolgimento della propria attività,
può essere attribuito un rimborso spese, non costituisce emolumento, nella
misura stabilita dal Presidente Nazionale, sentito il Comitato Centrale di
Amministrazione.
Analogo rimborso spese può essere corrisposto ai componenti
di eventuali commissioni nominate dal Presidente Nazionale, che ne stabilisce
l'entità, sentito i1 Comitato Centrale di Amministrazione.
Il rimborso spese di cui al comma precedente non è cumulabile
con quello previsto dal 2° comma dei presente articolo.
Art. 29
Per l'assolvimento dei loro compiti, gli organi centrali e periferici dell'U.N.U.C.I.
possono avvalersi dell'opera di coadiutori - ufficiali iscritti e sottufficiali
in congedo - che offrono spontaneamente la loro collaborazione.
Ai coadiutori può essere concesso un rimborso spese, non costituente
emolumento, stabilito dal Presidente Nazionale, sentito il Comitato Centrale
di Amministrazione.
Alla nomina dei coadiutori delle Sezioni U.N.U.C.I. provvedono
i Presidenti delle Sezioni, segnalandone i nominativi alla Presidenza Nazionale
e al Delegato Ragionale.
l numero dei coadiutori per ciascuna sezione viene stabilito,
all'inizio di ogni anno, dalla Presidenza Nazionale in base al numero degli
iscritti alla Sezione stessa alla data dei 31 dicembre dell'anno precedente.
Disposizioni amministrative e contabili
Art. 30
L'anno finanziario dell'U.N.U.C.I. ha inizio il 1 e termina il 31 dicembre.
Art. 31
Il bilancio di previsione e il conto consuntivo economico-patrimoniale e finanziario,
predisposti dal Comitato Centrale di Amministrazione, giusta le norme di legge
in vigore, debbono essere sottoposti all'approvazione de1 Consiglio Nazionale,
rispettivamente entro il 31 ottobre di ogni anno ed entro il 30 aprile dell'anno
successivo.
Entrambi i documenti, nonché gli atti di straordinaria amministrazione
e le delibere concernenti i rimborsi spese, debbono essere trasmessi, entro
dieci giorni dall'approvazione, al Ministero della Difesa, al Ministero dei
Tesoro e alla Corte dei Conti, per i controlli di competenza, secondo le leggi
in vigore.
Art. 32
La Presidenza Nazionale assegna annualmente alla Sezione le somme necessarie
per l'attività propria e dei Nuclei ad essa collegati.
La Sezione è tenuta a dare il rendiconto di gestione alla Presidenza
Nazionale durante l'anno, con la periodicità stabilita dal regolamento interno.
Art. 33
La gestione dei rimborso spese di cui all'art. 29 per i coadiutori degli organi
periferici è affidata al Delegato Regionale.
Art. 34
Le eventuali quote volontarie offerte dagli iscritti a honorem o dagli altri
iscritti in aggiunta alla quota annuale di convalidazione della tessera vengono
versate dalle Sezioni alla Presidenza Nazionale.
Art. 35
Il patrimonio dell'U.N.U.C.I.. è costituito dai proventi di cui all'art.
4 dei presente Statuto, dagli eventuali avanzi di gestione che possono essere
destinati ad incrementi dei patrimonio e dagli altri beni comunque acquisiti.
Art. 36 La quota annuale di convalidazione della tessera
viene, di massima, versata da ogni iscritto direttamente presso la sede della
Sezione di appartenenza o attraverso versamenti sui c/c della Sezione stessa.
Organi costituiti all'esterno
Art. 37
Previo intese della Presidenza Nazionale con le competenti Autorità, possono
essere costituite all'estero Sezioni U.N.U.C.I. fra gli ufficiali in congedo
ivi residenti.
Il Presidente della Sezione U.N.U.C.I. è eletto dagli iscritti
alla Sezione.
Le Sezioni all'estero hanno amministrazione autonoma e debbono
essere autosufficienti: a tale scopo compilano un proprio bilancio.
La quota di convalidazione annuale della tessera U.N.U.C.I.
è stabilita da ciascun Presidente di Sezione in base al valore della moneta
e alle condizioni locali.
La tessera U.N.U.C.I., valida solo per i1 territorio italiano,
è rilasciata dalla Presidenza Nazionale e deve essere convalidata dell'Autorità
Consolare.
Adesione ad organizzazioni internazionali
Art. 38
L'U.N.U.C.I. può aderire in condizioni di parità e previa decisione dei Ministero
della Difesa, sentito il Ministero degli Affari Esteri, ad organizzazioni
internazionali fra gli ufficiali in congedo, di cui facciano parte Enti similari
appartenenti a Stati con i quali intercorrono normali rapporti diplomatici.
Rivista "Unucí"
Art. 39
La Presidenza nazionale pubblica la rivista "Unuci", che viene inviata
gratuitamente a tutti gli iscritti.
La rivista può essere inviata altresì alle vedove e ai figli
di ufficiali già iscritti che ne facciano richiesta e che versino una quota
uguale a quella stabilita per l'iscritto a pagamento.
Il direttore della rivista è nominato dal Presidente Nazionale,
sentito l'Ufficio di Presidenza.
Disposizioni finali
Art. 40
Nel termine di un anno dall'entrata in vigore dei presente
Statuto dovrà essere emanato il Regolamento interno di attuazione, che sarà
predisposto dall'Ufficio di Presidenza Nazionale, approvato dal Consiglio
Nazionale ed emanato dal Presidente Nazionale dell'U.N.U.C.I..
Art. 41
Il presente Statuto sostituisce quello approvato con decreto dei Presidente
della Repubblica in data 23 settembre 1949, n. 820.
VISTO
d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro della Difesa